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Agevolazioni fiscali per i disabili

Per i mezzi di locomozione e di ausilio e i sussidi tecnici e informatici

22 aprile 2002
I - Quali sono le agevolazioni

In base al recente riordino della normativa, le principali agevolazioni sono:
per i mezzi di locomozione (auto e motoveicoli)

o la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto
o l'Iva agevolata al 4%
o l'esenzione permanente dal pagamento del bollo auto
o l'esenzione dall'imposta di trascrizione al Pra

per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici
o la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto
o l'Iva agevolata al 4%.

II - Le agevolazioni per il settore dell'auto

1. Per quali veicoli
Le agevolazioni previste per il settore auto possono essere
riferite a seconda dei casi (vedi nota 2) oltre che agli autoveicoli anche a:
o motocarrozzette
o autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile
o autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%).

2. Per quali disabili

La legge "collegata" alla Finanziaria 2000, la stessa Finanziaria 2000 e la Finanziaria 2001 hanno notevolmente esteso l'area dei disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il settore auto.
In particolare, in base a questi provvedimenti sono ora ammessi alle agevolazioni anche le seguenti categorie di disabili:

o 1. non vedenti e sordomuti
o 2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento (nota 1)
o 3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. (nota 1)

Per tutte queste categorie di disabili il diritto alle agevolazioni spetta, per espressa disposizione di legge, senza necessità che l'auto sia adattata.

In particolare i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. Pertanto nell'ambito di questa categoria rientrano anche i disabili con impedite o ridotte capacità motorie che risultino affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione come sopra precisato. Questi disabili, che in base alla precedente normativa erano stati ammessi a fruire delle agevolazioni auto a condizione che il veicolo venisse appositamente adattato, ora possono fruire di queste agevolazioni senza più obbligo di adattamento. Viceversa, per i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino, contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", il diritto alle agevolazioni non viene ovviamente a cessare (obiettivo dei provvedimenti citati era infatti quello di estendere le agevolazioni in favore dei disabili, non certo di sopprimerle) ma continua ad essere condizionato all'adattamento del veicolo. Nel seguito di questo capitolo esporremo dapprima le agevolazioni che si riferiscono alla generalità dei disabili, e successivamente daremo le indicazioni riguardanti i disabili affetti da ridotte capacità motorie ma non da grave limitazione della capacità di deambulazione, per i quali continua a valere il requisito dell'adattamento .

3. La detraibilità ai fini Irpef delle spese di acquisto e per riparazioni

Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare. Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio e nei limiti di un importo di 35 milioni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, a condizione che il primo veicolo beneficiato risulti cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 35 milioni, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo. Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.

Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.

Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta per una sola volta nel corso del quadriennio. Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a lire 5.500.000, il documento di spesa deve essere a lui intestato.

Intestazione del documento comprovante la spesa

Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta a carico.

4. Le agevolazioni Iva

È applicabile l'Iva al 4 per cento, anziché al 20 per cento, all'acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate.

L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni effettuate nei loro confronti). Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli, anche se specificamente destinati al trasporto di disabili, intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra.

Gli obblighi dell'impresa FATTURA

L'impresa che vende veicoli con applicazione dell'aliquota agevolata deve:

o emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale;

o comunicare all'ufficio Iva (ovvero all'Ufficio delle entrate, ove istituito) nella cui circoscrizione risiede l'acquirente, la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici dell'acquirente stesso. La comunicazione va eseguita entro il termine di trenta giorni dalla data della vendita o della importazione.

5. L 'esenzione permanente dal pagamento del bollo

L'esenzione dal pagamento del bollo auto si applica ai veicoli indicati nel paragrafo 1, con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel). L'esenzione spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

L 'ufficio competente

L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto è l'Ufficio delle entrate o, dove questo non è ancora istituito, la Sezione staccata della Direzione regionale delle Entrate. Tuttavia, ciascuna regione ha la possibilità di stabilire la gestione diretta, tramite i propri uffici, di questo tipo di agevolazione. In tal caso, la struttura competente cui il disabile dovrà rivolgersi è l'Ufficio Tributi dell'ente Regione. Nelle Provincie di Trento e Bolzano la competenza è dell'ente Provincia. Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile. La targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio delle entrate o Sezione staccata della Direzione regionale, al momento della presentazione della documentazione. Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera), anche se adibiti al trasporto di disabili.

Quello che deve fare il disabile per ottenere l 'esenzione dal bollo

Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata AR all'Ufficio delle entrate, se già istituito (o alla Sezione staccata della Direzione regionale competente), la documentazione indicata più avanti, nell'apposito paragrafo, eventualmente utilizzando lo schema riportato tra i formulari. La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall'agevolazione). Le Direzioni regionali o gli Uffici delle entrate, all'atto dell'accettazione della richiesta, sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico). Gli uffici finanziari sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione. In quest'ultimo caso, per tutte le richieste di esenzione fatte ma poi respinte dall'Ufficio, quando sussistevano "obiettive condizioni di incertezza" circa la spettanza del diritto, gli uffici finanziari dovranno comunicare all'interessato che questi potrà pagare il bollo auto e relativi interessi, senza applicazione di sanzioni, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del diniego. Decorsi i 30 giorni scatterà l'applicazione delle sanzioni.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l'auto viene venduta), l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione (si veda il modulo riportato tra i formulari).

N.B. Non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto alla esenzione dal bollo.

6. L 'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà

Parallelamente all'esenzione dal bollo, i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata. Per quanto riguarda le condizioni per avere titolo all'agevolazione valgono le regole indicate nei paragrafi precedenti. L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. Per la richiesta di esenzione presso l'ufficio del Pra può essere utilizzato lo stesso modulo del bollo auto (allegato tra i formulari).

7. Diritto alle agevolazioni per il familiare

Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste per il settore auto (e cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali. Per essere ritenuto "a carico" del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo lordo annuo non superiore a 5,5 milioni di lire. Superando questo tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare). Tuttavia, ai fini del limite dei 5,5 milioni, non si tiene conto dei redditi esenti, come a esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

8. La documentazione

Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è:

la certificazione attestante la condizione di disabilità, in particolare
o per non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica

o per disabili psichici: verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivate da disabilità psichica e certificazione che attesti il diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990)

o per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati, verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n.104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

Per quanto riguarda la possibilità di autocertificare le proprie condizioni personali si veda il capitolo IV.

In caso di auto intestata a un familiare:

fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione in tal senso.
Ai soli fini dell 'agevolazione Iva va aggiunta:

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato.Nell'ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico.
9. Regole particolari per disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione

Come illustrato più sopra, alle persone pluriamputate o la cui disabilità motoria comporti una grave limitazione nella capacità di deambulazione è consentito di accedere alle agevolazioni sui veicoli a prescindere dall'adattamento del veicolo se versano nella condizione di "particolare gravità" prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92. Nel caso, invece, che queste condizioni personali non si configurino, ma sussista comunque la disabilità motoria, gli interessati sono ammessi alle agevolazioni auto a condizione di utilizzare veicoli adattati. In questi casi non è però necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento. Ai sensi dell'articolo 3, della legge 104/92, per disabile secondo la definizione generale, contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3, deve intendersi "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". La specificità richiesta, in questi casi, ai fini dell'agevolazione fiscale è dunque solo nel carattere "motorio" che deve avere l'handicap. Per cui vi potrà essere diritto alle agevolazioni anche senza che sia accertata la necessità dell'intervento assistenziale "permanente", previsto, invece, per situazioni di particolare gravità. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità. Per quanto riguarda la possibilità di autocertificare le proprie condizioni personali si veda capitolo IV e la modulistica nei formulari.

Per quali veicoli

Purché i veicoli siano adattati, i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione possono godere delle agevolazioni su:

auto;
motocarrozzette;
autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile;
autocaravan (solo ai fini della detrazione Irpef).
L 'adattamento del veicolo

Come già detto, infatti, per questa categoria di disabili l'adattamento del veicolo rimane una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al Pra). I veicoli devono essere adattati prima dell'acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile. Sono ammesse anche le auto con cambio automatico, anche di serie, per coloro che sono muniti di patente B speciale o del foglio rosa a seguito della prescrizione da parte della Commissione medica locale ai sensi dell'art. 119 del codice della strada. Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai co-mandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa:

o pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;

o scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica; o braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;

o paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;

o sedile scorrevole-girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;

o sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);

o sportello scorrevole;

o altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un adattamento effettivo. Pertanto, non dà luogo ad "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con carattere di "optional", ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

Il diritto all 'Iva agevolata al 4%riguarda anche:

le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica;
gli acquisti di accessori e strumenti relativi alle prestazioni indicate nel precedente punto a).
Gli obblighi dell 'impresa

L'impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, ovvero che effettua prestazioni di servizio con applicazione dell'aliquota agevolata, deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente menzionare la legge 449/97), ovvero della legge 342/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.

La documentazione

I disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti indicati al paragrafo 8 dovranno presentare:

fotocopia della patente di guida speciale. Per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente il conseguimento), non è necessario il possesso della patente di guida speciale. Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico;
ai soli fini dell'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell'acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi). Per un fac-simile di dichiarazione adatta a questa situazione si veda il modulo n. 4 riportato tra i formulari;
fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisicomotoria;
copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciato da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.
 

 

Nota 1) Secondo il Ministero della Sanità i disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92.Situazione che si ha quando la minorazione fisica, psichica o sensoriale abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un inter- vento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l 'accertamento dell'handicap di cui all 'art.4 della legge n.104/1992,istituita presso la ASL.

Nota 2) CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI

AUTOVETTURE *: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
AUTOVEICOLI PER TRAPOSTO PROMISCUO*: Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del Conducente;
AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI*: Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
AUTOCARAVAN (1) *: Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente;
MOTOCARROZZETTE: Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
MOTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO: Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente;
MOTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI: Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
(*) Per non vedenti e sordomuti i veicoli agevolati sono solo quelli con l'asterisco.

(1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%.

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22 aprile 2002
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