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La Cassazione ha confermato per Giulio Andreotti una prescrizione ''logica'' ed ''esaustiva''

Confermata in pieno la sentenza del processo di appello nei confronti di Giulio Andreotti

29 dicembre 2004

La Cassazione ha confermato in pieno la sentenza del processo di appello nei confronti di Giulio Andreotti per il quale era stata dichiarata la prescrizione per il delitto di associazione a delinquere fino alla primavera del 1980 e l'assoluzione per il reato di associazione mafiosa dal 1980 in poi.
In 217 pagine di motivazioni - depositate ieri - la Suprema Corte afferma la ''esaustività'' e la ''logicità'' del ragionamento seguito dai giudici di merito nel dare credibilità alle dichiarazioni di numerosi pentiti. La Cassazione ha respinto la richiesta dei difensori di Andreotti di dichiarare l'assoluzione per l'accusa precedente al 1980.

''Sono lieto della chiusura positiva e definitiva del mio piccolo calvario giudiziario. Ho dovuto guardarmi le spalle dalla mafia e dall'antimafia''. E' il primo commento a caldo rilasciato da Giulio Andreotti sulle motivazioni della sentenza della Cassazione.

In sintesi, la Cassazione riassume le motivazioni della sentenza in sette punti:
1) "La Corte di appello ha delineato il concetto di partecipazione nel reato associativo in termini giuridici non condivisibili, ma l'erronea definizione teorica è stata emendata per effetto della successiva ricostruzione dei fatti, da cui essa ha tratto il convincimento di specifiche attività espletate a favore del sodalizio''. In pratica, la Suprema Corte critica i giudici palermitani solo dal punto di vista dottrinario, ma rileva che, nel caso di Andreotti, i giudici di merito hanno fondato il loro giudizio su fatti concreti che provano i legami - fino al 1980 - dell'ex statista democristiano con Cosa nostra.

2) ''Pure la cessazione di tale partecipazione è stata delineata secondo una prospettazione giuridica non corretta, ma poi anche riguardo ad essa la Corte territoriale ha non irrazionalmente valutato come concreta dimostrazione del necessario recesso un episodio che ha insindacabilmente ritenuto essere di certo avvenuto''. Anche qui la Suprema Corte critica i giudici di merito dal solo punto di vista dottrinario perché hanno ritenuto che Andreotti si fosse ''dissociato'' dalla mafia con un atteggiamento di ''desistenza'' anziché con ''atteggiamenti incompatibili con il perdurare della partecipazione''. Ma poi la Cassazione concorda con la Corte di Palermo che ha individuato le prove del ''recesso'' nell'impegno legislativo antimafia dimostrato da Andreotti successivamente all'omicidio di Piersanti Mattarella, avvenuto il 6 gennaio 1980.

3) ''Gli episodi considerati dalla Corte palermitana come dimostrativi della partecipazione al sodalizio criminoso sono stati accertati in base a valutazioni e apprezzamenti di merito espressi con motivazioni non manifestamente irrazionali e prive di fratture logiche o di omissioni determinanti''.

4) In relazione a frazionamento dei capi di imputazione precedenti e successivi al 1980, la Cassazione dice: ''Avendo ritenuta cessata nel 1980 la assunta partecipazione nel sodalizio criminoso, correttamente il giudice di appello è pervenuto alla statuizione definitiva senza considerare e valutare unitariamente il complesso degli episodi articolatisi nel corso dell'intero periodo indicato nei capi di imputazione''.

5) Viene confermato il passaggio in giudicato della mancata concessione delle attenuanti generiche.

6) ''In presenza dell'intervenuta prescrizione, questa Corte ha dovuto limitare le sue valutazioni a verificare se le prove acquisite presentino una evidenza tale da conclamare la manifesta illogicità della sentenza in ordine all'insussistenza del fatto o all'estraneità allo stesso da parte dell'imputato''.

7) Da ciò deriva che ''mancando tali estremi, i ricorsi vanno rigettati''. Vale a dire che non ci sono prove favorevoli all'assoluzione di Andreotti per i rapporti avuti con Cosa Nostra prima del 1980 e dimostrati dagli incontri col boss Stefano Bontate, dai legami con Vito Ciancimino e i cugini Nino e Ignazio Salvo. Ad avviso della Cassazione, in maniera del tutto corretta ed esente da censure, la Corte di Appello di Palermo - nei confronti di Andreotti - ''ha ravvisato la partecipazione nel reato associativo non nei termini riduttivi della mera disponibilità, ma in quelli più ampi e giuridicamente significativi di una concreta collaborazione''.

Per sottolineare la piena condivisione di questa decisione, tutti i componenti il collegio della Seconda sezione penale della Cassazione - che ha emesso questo verdetto destinato a entrare nella storia giudiziaria - hanno giustapposto la loro firma in calce alle motivazioni. Di norma solo il consigliere estensore (in questo caso Maurizio Massera) e il presidente (in questo caso Giuseppe Cosentino) le firmano. Allo loro firme si sono invece anche aggiunte quelle dei consigliere Antonio Morgigni, Francesco De Chiara e Carla Podo.
Il collegio si è infatti riunito ben due volte - ieri e lo scorso 21 dicembre - per leggere e limare la sentenza del secolo.

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29 dicembre 2004
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